ROMA
Lunedì 8 giugno è il termine per la rata della rottamazione quater
(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Ultimi giorni per pagare la rata
della rottamazione-quater in scadenza il 31 maggio scorso.
Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati
entro l'8 giugno, in considerazione dei cinque giorni di
tolleranza concessi dalla legge. In caso di pagamento non
effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare
inferiore rispetto all'importo dovuto, la legge prevede la
perdita dei benefici e quanto già versato sarà considerato a
titolo di acconto sul debito residuo.
La scadenza - ricorda l'agenzia della Riscossione - riguarda
i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono
pagare la dodicesima rata Rottamazione-quater (undicesima per i
soggetti con residenza, sede legale o operativa nei territori
indicati dal Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto Decreto
Alluvione) mentre, per coloro che sono stati riammessi alla
Definizione agevolata (Legge n. 15/2025), si tratta della quarta
rata.
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle
tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM)
abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di
Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia
delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. Si può pagare
anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle
entrate-Riscossione prenotando un appuntamento. Il versamento
deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla
rata in scadenza, disponibili in copia anche sul sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it direttamente nell'area
riservata oppure inviando una richiesta dall'area pubblica,
allegando un documento di riconoscimento. La definizione
agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta
Rottamazione-quater consente di versare solo gli importi dovuti
a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di
notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da
corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi
iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda
le multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da
quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi
contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo
di interessi, nonché quelle dovute a titolo di aggio. (ANSA).
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